2 Il Consiglio federale può prescrivere l’installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilometrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell’UE.
3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d’ufficio.