Legge federale
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Art. 12 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
1 Per i veicoli svizzeri, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell’annullamento della licenza di circolazione. 2 Per i veicoli esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi con l’uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al momento dell’uscita dalla Svizzera. |