Legge federale
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Art. 15 Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale. 2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell’indebito. 3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera. 4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni. |