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Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(Legge sul traffico pesante, LTTP)
del 19 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018) (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 15Prescrizione
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale.
2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell’indebito.
3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione o rettifica da parte dell’autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.
4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.