Legge federale
|
Art. 17 Condono della tassa
1 L’autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell’importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave. 2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all’autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane. |