Legge federale
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Art. 24 Diritto previgente: abrogazione
1 La tassa di cui all’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale22 è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo. 2 Con l’entrata in vigore della legge è abrogata l’ordinanza del 26 ottobre 199423 concernente la tassa sul traffico pesante. 22 [CS 1 3; RU 1994 1101, 1999 742]. Vedi ora l’art. 196 n. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 23 [RU 1994 2509, 1995 4425all. 1 n. II 12, 1998 1796art. 1 n. 19, 1999 17503385] |