Legge federale
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Art. 25 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in vigore di una base costituzionale per l’impiego della tassa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2, l’impiego dei proventi della tassa sul traffico pesante avviene in base all’articolo 36quater della Costituzione federale24. 24 [CS 1 3; RU 1994 1096]. Vedi ora l’art. 85 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). |