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Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(Legge sul traffico pesante, LTTP)
del 19 dicembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018) (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 8Tariffa
1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue:
a.
la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato;
b.
in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;
c.
se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell’articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita.
2 Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1.
3 All’introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale:
a.
tiene conto dei calcoli dei costi d’infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante;
b.
tiene conto dell’onere dell’economia;
c.
tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull’approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;
d.
vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia;
e.
considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l’eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti.