Legge federale
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Art. 10 Esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. 2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private. 3 La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.5 5 Introdotto dall’art. 6 n. 1 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2009 5949; FF 20073997). |