Legge federale
|
Art. 11 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa
1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della prestazione chilometrica. 2 Il Consiglio federale può prescrivere l’installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilometrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell’UE. 3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d’ufficio. 4 L’importo della tassa può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati.7 7 Introdotto dall’all. 1 n. II 53 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |