Legge federale
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Art. 11a Fornitore di servizi per la determinazione dei chilometri percorsi 13
1 Il Consiglio federale può incaricare un fornitore di servizi (fornitore incaricato) di prestare alle persone assoggettate al pagamento della tassa un servizio per la determinazione dei chilometri percorsi. 2 Il Consiglio federale può autorizzare altri fornitori di servizi a determinare i chilometri percorsi (fornitori autorizzati). Stabilisce le condizioni per l’autorizzazione. 3 Per la determinazione dei chilometri percorsi la persona assoggettata al pagamento della tassa deve ricorrere al servizio del fornitore incaricato oppure di un fornitore autorizzato. Se sceglie il fornitore incaricato, quest’ultimo è tenuto a fornire il proprio servizio. 4 L’UDSC stabilisce le prescrizioni tecniche e operative che i fornitori devono soddisfare. Per l’installazione e l’utilizzo di sistemi di rilevazione nei veicoli può dichiarare applicabili le prescrizioni tecniche e operative dell’UE. 13 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323). |