Legge federale
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Art. 12 Inizio e fine dell’obbligo fiscale
1 Per i veicoli svizzeri, l’obbligo fiscale inizia il giorno dell’immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell’annullamento della licenza di circolazione. 2 Per i veicoli esteri, l’obbligo fiscale inizia con l’entrata nel territorio doganale e termina al più tardi con l’uscita dal territorio doganale.15 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323). |