Legge federale
|
Art. 14 Disposizioni procedurali particolari
1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate. 2 L’articolo 76 della legge del 18 marzo 200518 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.19 3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale dell’11 aprile 188920 sull’esecuzione e sul fallimento. 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). |