Legge federale
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Art. 14a Misure amministrative 21
1 Su richiesta dell’UDSC, l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione rifiuta o revoca la licenza di circolazione e ritira le targhe di controllo per un veicolo svizzero per il quale, dopo diffida infruttuosa del suo detentore:
2 Se il rifiuto o la revoca riguarda soltanto un veicolo determinato, le targhe trasferibili possono continuare a essere utilizzate per i veicoli non interessati dalla misura. 3 Se per un veicolo svizzero o estero è soddisfatta una delle condizioni di cui al capoverso 1, l’UDSC può negare il proseguimento della corsa o sequestrare il veicolo. 21 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, (RU 2008 765; FF 2006 8743). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323). |