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Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP)
Art. 19Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni 24
1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione.
2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale25 e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.
3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati.
4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:
a.
la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore;
b.
l’onere stradale dei Cantoni;
c.
la popolazione cantonale;
d.
l’imposizione fiscale dei veicoli a motore.
24 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717).
25 [CS 1 3; RU 1999 742]. Vedi ora l’art. 196 n. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).