Legge federale
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Art. 19a Impiego dei mezzi ricavati dall’aumento della tassa a partire dal 2008 26
I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all’aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198527 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo. 26 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |