Art. 23 Rimedi giuridici
1 Per quanto l’esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. 2 Per quanto l’esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell’ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane. 3 Le decisioni d’imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.34 4 Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.35 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 765; FF 2006 8743). 35 Nuovo testo giusta l’all. n. 56 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). |