Legge federale
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Art. 23a Contestazione della fatturazione in caso di ricorso al servizio di un fornitore del SET 36
1 Se considera errata la fatturazione emessa da un fornitore autorizzato del sistema europeo per la riscossione elettronica delle tasse sull’uso delle strade (fornitore del SET), la persona assoggettata al pagamento della tassa può contestare la fattura al fornitore del SET entro il termine di opposizione. Il fornitore del SET è tenuto a verificare la contestazione. Qualora il trattamento della contestazione non rientri nella sua competenza, la trasmette all’UDSC. 2 Il termine di opposizione contro la tassazione è considerato rispettato con la presentazione della contestazione presso il fornitore del SET. 36 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323). |