Legge federale
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Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023 40
1 Ai veicoli che all’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 sono equipaggiati con un apparecchio di rilevazione precedente si applica il diritto anteriore. A partire al più tardi dal 1° gennaio 2025 per tali veicoli occorre ricorrere al servizio del fornitore incaricato o di un fornitore autorizzato secondo il nuovo diritto. 2 Le procedure pendenti all’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023 sono concluse secondo il diritto anteriore. 40 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 131; FF 2022 2323). |