Legge federale
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Art. 53 Trattamento di dati da parte dell’UFT
1 Nell’ambito della sua attività di vigilanza, l’UFT è autorizzato a rilevare i dati necessari presso le imprese e a elaborarli. Le imprese forniscono i dati necessari per la statistica ufficiale dei trasporti.88 2 L’UFT può raccogliere i dati che servono per allestire una licenza presso le persone interessate e trattarli ulteriormente.89 3 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante. 4 Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l’UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell’impresa. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione. 88 Per. introdotto dal n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 89 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |