Legge federale
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Art. 58 Delitti 93
1 Chiunque, intenzionalmente, registra, conserva, utilizza o comunica segnali video violando le prescrizioni di cui all’articolo 55 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.94 93 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823). 94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 20136175). |