Legge federale
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Art. 15a Obbligo d’informazione 21
1 Le imprese informano i viaggiatori prima e durante il trasporto, in particolare sui ritardi o sulle soppressioni di corse. 2 Informano i viaggiatori sui diritti che spettano loro secondo la presente legge. 21 Introdotto dal n. I 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |