Legge federale
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Art. 20 Viaggiatori senza titolo di trasporto
1 Il viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve dimostrare la propria identità e pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento.26 Se non paga subito, deve fornire una garanzia corrispondente. Altrimenti può essere escluso dal proseguimento del viaggio. 2 Nelle tariffe le imprese fissano l’ammontare del supplemento. Vi regolano inoltre le eccezioni e il rimborso. 3 L’ammontare del supplemento dipende:
4 Il supplemento può essere ridotto o soppresso se il viaggiatore:
5 Il supplemento può essere maggiorato in caso di recidiva. 6 I titoli di trasporto adoperati abusivamente possono essere ritirati. 7 È fatto salvo il perseguimento penale. 26 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5619; FF 2011 823). 27 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |
