1 Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe stabiliscono le condizioni alle quali si applica un determinato prezzo del trasporto e delle altre prestazioni connesse.
2 Le tariffe sono definite in funzione della portata e della qualità della prestazione, nonché dei costi dell’offerta. Hanno lo scopo di permettere la realizzazione di ricavi adeguati.
3 Le tariffe prevedono condizioni simili per gli utenti che si trovano in situazioni simili. Non possono limitare in modo sproporzionato la scelta tra le singole offerte di prestazioni.
4 Le imprese possono fissare le tariffe in modo da permettere di:
- a.
- ottenere la compensazione tra i ricavi di linee diverse dello stesso settore;
- b.
- attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura, fermo restando che i titoli di trasporto della tariffa normale devono essere validi per tutte le categorie di un mezzo di trasporto, indipendentemente dalla fascia oraria.
5 Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo. Esse sono pubblicate.
6 Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o altre agevolazioni.
6bis Le imprese fissano prezzi ridotti, segnatamente per le carte giornaliere, per bambini e giovani soggetti all’obbligo scolastico che viaggiano in gruppi accompagnati per partecipare ad attività organizzate in ambito scolastico, culturale o sportivo.24
7 Su richiesta, le imprese presentano all’UFT le basi di calcolo, segnatamente i conti economici delle singole linee.
23 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
24 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485).