Legge federale
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Art. 17 Organizzazione
1 Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci. Convengono in particolare:
2 Se il trasporto diretto assume importanza particolare, l’UFT può stabilire altre esigenze organizzative. 3 Le convenzioni sul trasporto diretto e sulla responsabilità possono tener conto degli interessi particolari di singole imprese soltanto per quanto non pregiudichino gli interessi generali del trasporto pubblico. Tali convenzioni devono essere sottoposte per approvazione all’UFT. 4 …27 26 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 27 Abrogato dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |