Legge federale
|
Art. 17a Piattaforma comune di distribuzione 28
1 Le imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 gestiscono una piattaforma comune per la distribuzione delle loro offerte (piattaforma di distribuzione). 2 Mettono a disposizione per tempo i dati tecnici e personali necessari per la distribuzione. 3 Possono chiedere un indennizzo adeguato per l’utilizzazione della piattaforma di distribuzione da parte di terzi. 4 Disciplinano le condizioni non discriminatorie per l’utilizzazione della piattaforma di distribuzione da parte di terzi. 28 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |