Legge federale
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Art. 20a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido 38
1 Le imprese titolari di una concessione possono gestire sistemi d’informazione allo scopo di:
2 Possono trattare i seguenti dati nei sistemi d’informazione:
3 Possono rendere accessibili ad altre imprese titolari di una concessione i dati di cui al capoverso 2 lettere a–d mediante procedura di richiamo, o comunicarli loro in altro modo, affinché queste possano calcolare l’ammontare del supplemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido. Se i dati sono comunicati in altro modo, vanno comunicate senza indugio anche tutte le mutazioni di tali dati. 4 I dati devono essere cancellati:
5 Un sistema d’informazione secondo il capoverso 1 può essere gestito anche dall’associazione di categoria; in tal caso i capoversi 2–4 si applicano per analogia all’associazione di categoria. 6 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
38 Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 20136175). |