Legge federale
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Art. 21 Ritardo: diritto a proseguire il viaggio 39
Se a causa del ritardo o della soppressione di una corsa nel traffico concessionario perde la corsa prevista, il viaggiatore ha diritto a proseguire il viaggio con la successiva corsa adatta, senza spese supplementari. 39 Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |