Legge federale
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Art. 21c Ritardo:assistenza 42
1 In caso di ritardo di oltre 60 minuti alla partenza o all’arrivo nel traffico concessionario l’impresa fornisce un’assistenza adeguata ai viaggiatori. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’obbligo di assistenza. 42 Introdotto dalla cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |