Legge federale
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Art. 22 Condizioni generali 44
Le imprese possono stabilire condizioni generali per l’uso degli impianti e dei veicoli, come pure per il comportamento dei viaggiatori durante la corsa. Vi possono prevedere indennità per le spese in caso di violazioni delle prescrizioni sull’uso. 44 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 20136175). |