Legge federale
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Art. 23 Bagaglio a mano
1 Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano). 2 L’impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se:
3 Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni causati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa. |