Legge federale
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Art. 23a Biciclette 45
L’impresa consente al viaggiatore di portare con sé una bicicletta sul veicolo se il trasporto non ne risulta pregiudicato. Può far pagare un prezzo per tale prestazione. 45 Introdotto dalla cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). |