Legge federale
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Art. 24 Contratto
1 Con il contratto di trasporto di bagagli l’impresa s’impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento un bagaglio da una stazione a un’altra e a riconsegnarlo dietro prova del diritto di ritirarlo. 2 Il contratto è concluso non appena l’impresa ha accettato il bagaglio per il trasporto. 3 Di regola, i bagagli sono trasportati soltanto dietro presentazione di un titolo di trasporto valido. Le tariffe possono tuttavia prevedere la possibilità di trasportare bagagli anche senza presentazione di un titolo di trasporto valido; in questo caso il prezzo può essere maggiorato. |