Legge federale
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Art. 26 Modalità del trasporto
1 In caso di impedimento al trasporto del bagaglio, l’impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente. In caso di dubbio gli chiede istruzioni. 2 Se il destinatario non ritira il bagaglio nel termine stabilito, l’impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere essa stessa provvedimenti adeguati. 3 Il Consiglio federale regola le modalità e le condizioni dell’adempimento contrattuale, segnatamente i termini di consegna. |