Legge federale
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Art. 28 Indennità dei costi non coperti dell’offerta di trasporto oggettodi ordinazione 47
1 La Confederazione e i Cantoni (i committenti) indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell’offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori.48 1bis …49 1ter Dei costi non coperti pianificati in quanto tali fanno parimenti parte i costi relativi al materiale rotabile storico.50 2 La Confederazione non partecipa all’indennizzo dei costi non coperti di offerte del traffico locale e di offerte senza funzione di collegamento.51 2bis …52 3 La Confederazione assume integralmente l’onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d’importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi di prestazioni legate all’offerta di trasporto quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.53 4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti o agevolazioni tariffali54. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.55 5 …56 47 Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 48 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 49 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19), in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 877; FF 2021 2614). 50 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 51 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 52 Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19 (RU 2020 3825; FF 2020 5907). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19), in vigore dal 1° gen. 2022 al 31 dic. 2022 (RU 2021 877; FF 2021 2614). 53 Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 9 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). 54 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 55 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2025, concerne soltanto il testo in francese (RU 2024 575; FF 2021 1485). 56 Abrogato dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |