Legge federale
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Art. 29 Condizioni
1 La Confederazione indennizza unicamente le imprese:
2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 per le imprese a traffico ridotto e le imprese straniere con poche linee in Svizzera.60 59 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). 60 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |
