Legge federale
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Art. 30 Ripartizione finanziaria 61
1 La Confederazione assume una quota pari al 50 per cento dell’indennità complessiva per l’offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 Il Consiglio federale stabilisce almeno ogni quattro anni le quote di indennità dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali. 3 Il Consiglio federale stabilisce lo scarto temporaneo massimo ammesso dalla quota federale di cui al capoverso 1. 4 Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano al finanziamento di una linea le loro quote sono calcolate in funzione dell’entità del servizio delle stazioni e della lunghezza della linea (lunghezza esercitata) sul rispettivo territorio. 5 I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altri enti partecipano all’indennità. 61 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |