Legge federale
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Art. 30a Credito d’impegno 62
L’Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d’impegno per la quota federale dell’indennità per i costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 62 Introdotto dalla cifra I n.7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |