Legge federale
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Art. 31abis Indici 68
1 L’UFT rileva indici finanziari e qualitativi presso le imprese i cui costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni sono indennizzati secondo l’articolo 28. 2 Sulla base di questi indici, l’UFT effettua un confronto sistematico delle offerte oggetto di ordinazione. Tiene debitamente conto delle diverse condizioni di produzione, in particolare della topografia, delle variazioni stagionali della domanda e dell’attesa per coincidenze in ritardo volta a garantire la continuità della catena di trasporto. 3 Pubblica gli indici e il confronto sistematico in forma appropriata. 68 Introdotto dalla cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |