Legge federale
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Art. 31b Procedura di ordinazione 71
1 La procedura di ordinazione è svolta ogni due anni. L’UFT armonizza la procedura di ordinazione con la pianificazione delle prestazioni e dell’offerta. 2 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce i dettagli della procedura di ordinazione e definisce i principi alla base dell’indennità. 71 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |