Legge federale
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Art. 31c Pianificazione della messa a concorso 73
1 I committenti pianificano la messa a concorso relativa al traffico regionale viaggiatori su strada e su rotaia. Nella pianificazione stabiliscono in primo luogo i motivi e la data della messa a concorso di un’offerta. A tal fine tengono conto segnatamente dei piani viari volti a ottimizzare i trasporti pubblici e delle esigenze e bisogni locali e regionali. Includono nella pianificazione anche le linee che mettono a concorso congiuntamente ma che non ordinano congiuntamente.74 2 La pianificazione della messa a concorso avviene per Cantone. La responsabilità incombe ai Cantoni. L’UFT provvede a una pianificazione unitaria e al coordinamento fra i Cantoni. 3 La pianificazione della messa a concorso è vincolante per le autorità. Non può essere impugnata mediante ricorso. 73 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 74 Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |