Legge federale
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Art. 32 Messa a concorso 76
1 I committenti mettono a concorso di comune intesa le offerte ordinate congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su strada. 2 Non vi è messa a concorso se:
3 I committenti possono mettere a concorso di comune intesa le offerte ordinate congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori su rotaia. 4 Le offerte di trasporto esistenti possono essere messe a concorso unicamente previa iscrizione nella pianificazione della messa a concorso. 5 I committenti possono mettere a concorso congiuntamente le offerte di trasporto anche se queste sono ordinate unicamente dai Cantoni senza la partecipazione della Confederazione. 76 Nuovo testo giusta la cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |