Legge federale
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Art. 32a Messa a concorso di offerte di trasporto con tratti di linea in Stati confinanti 77
1 La messa a concorso diofferte di trasporto con tratti di linea situati in Stati confinanti è coordinata con le procedure di messa a concorsodi questi Stati. 2 Il Consiglio federale può disciplinare la messa a concorso di tali offerte in convenzioni concluse con gli Stati confinanti. 3 In assenza di una convenzione, l’offerta può essere ordinata all’impresa che nella procedura di messa a concorso ha ottenuto l’aggiudicazione per il tratto di linea situato nello Stato confinante.78 77 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). 78 Nuovo testo giusta il nn. I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |