Legge federale
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Art. 32b Coordinamento con la concessione 79
1 La procedura di messa a concorso delle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni è coordinata con la procedura di rilascio o di rinnovo della concessione. 2 La messa a concorso di cui al capoverso 1 può includere anche offerte non ordinate dalla Confederazione. La procedura congiunta di messa a concorso è retta dalle disposizioni della presente sezione. 3 La durata di validità dell’offerta prevista nella documentazione relativa alla messa a concorso è determinante per stabilire la durata della concessione. 79 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619; FF 2011 823). Nuovo testo giusta la cifra I cpv. 1 della L del 16 dic. 2022 sul trasporto dei viaggiatori (Riforma del traffico regionale viaggiatori e della presentazione dei conti), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 575; FF 2021 1485). |