Legge federale
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Art. 32j Pubblicazione 94
1 L’UFT pubblica le decisioni di cui all’articolo 32i capoverso 1 lettere a, c, d, e. 2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni e designa l’organo incaricato della pubblicazione. 94 Introdotto dalla cifra I n. 7 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). |