Legge federale
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Art. 35 Principi
1 Le imprese titolari di una concessione secondo l’articolo 6 della presente legge o l’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957102 sulle ferrovie (Lferr) presentano agli enti pubblici dai quali ricevono aiuti finanziari o indennità il rapporto di gestione e gli altri documenti stabiliti dalla presente legge o dalle sue disposizioni d’esecuzione. Su richiesta, presentano a questi enti pubblici documenti supplementari e forniscono loro informazioni. 2 Le imprese che ricevono aiuti finanziari o indennità secondo la presente legge o la Lferr:
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della presentazione dei conti. Emana in particolare prescrizioni sull’allibramento, l’iscrizione a bilancio e gli ammortamenti, nonché disposizioni sul conto di costruzione, la suddivisione in settori, il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, il conto di previsione e l’obbligo d’informare gli enti pubblici. Può prevedere deroghe all’obbligo di cui al capoverso 2 lettera a. 4 L’UFT definisce le norme da applicare per la presentazione dei conti. |