Legge federale
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Art. 35a Computabilità di costi e proventi
1 Nel determinare i costi non coperti l’impresa non può computare né remunerazioni del capitale proprio né maggiorazioni per utili e per rischi. Questo vale anche per i costi di prestazioni fornitele da società del gruppo da essa controllate, salvo che il prezzo della prestazione sia stato definito in una procedura secondo la legge federale del 21 giugno 2019103 sugli appalti pubblici. Per le offerte messe a concorso in virtù dell’articolo 32 della presente legge l’ammontare dell’indennità si basa sull’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria. 2 Se un’impresa o una società del gruppo da essa controllata fornisce a terzi singole prestazioni prevalentemente ai prezzi di mercato al di fuori del trasporto di viaggiatori concessionario, in deroga al capoverso 1 dette prestazioni possono essere computate dall’impresa stessa, dalle persone a essa vicine o dalle società del gruppo da essa controllate ai prezzi di mercato nell’ambito del trasporto di viaggiatori concessionario. 3 Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni sulla computabilità di costi e proventi. 4 Con il consenso dei committenti, l’impresa può contabilizzare i costi della manutenzione dei veicoli livellandoli lungo la durata di vita degli stessi. In questo caso iscrive a bilancio la differenza tra costi contabilizzati ed effettivi. 5 Le convenzioni sull’indennità dei costi concluse tra l’impresa e i committenti secondo il diritto previgente restano valide. |