Legge federale
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Art. 36 Riserve
1 L’impresa attribuisce a una riserva speciale la metà dell’utile derivante dalle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni che non sono state messe a concorso secondo l’articolo 32 e dai miglioramenti ordinati di queste offerte. Può impiegare la riserva speciale soltanto per coprire perdite connesse alle offerte ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. 2 L’impresa può attribuire a una riserva l’utile derivante dalle offerte del trasporto di viaggiatori concessionario alla cui ordinazione la Confederazione non ha partecipato. Può impiegare la riserva soltanto per coprire perdite connesse alle offerte del trasporto di viaggiatori concessionario alla cui ordinazione la Confederazione non ha partecipato. I Cantoni committenti possono esigere che alla riserva sia attribuita al massimo la metà dell’utile corrispondente. 3 Se l’offerta ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni termina, l’impresa trasferisce, se del caso, la dotazione della riserva speciale alla riserva di cui al capoverso 2. Se cessa il trasporto di viaggiatori concessionario, l’impresa trasferisce tutte le riserve di cui ai capoversi 1 e 2 alla riserva legale da capitale di cui all’articolo 671 del Codice delle obbligazioni (CO)104. 4 Alla riserva legale da capitale possono essere attribuiti soltanto gli utili rimanenti dopo l’attribuzione alle riserve di cui ai capoversi 1 e 2. |