Legge federale
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Art. 37 Verifica da parte dell’autorità di vigilanza
1 In quanto autorità di vigilanza l’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, se i conti delle imprese che hanno ricevuto aiuti finanziari o indennità dalla Confederazione sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni. La competenza dell’UFT si estende anche alle società del gruppo dalle quali le imprese ottengono prestazioni. 2 L’UFT può effettuare accertamenti e verifiche approfondite presso le imprese. Può prendere visione di tutti gli elementi della gestione delle imprese. Se sono ottenute prestazioni da società del gruppo, la competenza dell’UFT di effettuare accertamenti e verifiche approfondite si estende anche a queste società. 3 L’UFT determina l’entità della verifica. Può comunicare alle autorità cantonali competenti le informazioni e le conclusioni ricavate dalle verifiche. |