Legge federale
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Art. 40 Principio
Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti pubblici, come pure dei loro stabilimenti e delle loro aziende devono essere rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio. |